In Toscana si sta verificando un caso che altera l'applicazione uniforme delle leggi fiscali; altera, inoltre, di fatto, anche le norme sulla concorrenza.
La controversia non nasce dalla disciplina generale dell’imposta, ma dall’incontro tra una tariffa amministrativamente determinata, il regime fiscale del prestatore e le prassi applicative delle aziende sanitarie e degli organismi territoriali.
Il lavoro si riferisce alla determinazione regionale della quota sanitaria giornaliera riconosciuta alle residenze sanitarie assistenziali della Toscana e, in particolare, dalla questione se l’importo tariffario debba essere inteso al netto dell’IVA oppure comprensivo dell’imposta quando il prestatore è una cooperativa sociale soggetta all’aliquota del 5 per cento.
In alcune aree (come quella pratese ed empolese) la quota sanitaria di euro 59,10 è esposta come imponibile e l’IVA al 5 per cento viene aggiunta separatamente. La sentenza che ha creato il casus riguarda invece uno schema contrattuale della Piana di Lucca nel quale la tariffa è qualificata come comprensiva dell’imposta. La medesima prestazione può quindi ricevere una remunerazione netta differente in funzione della formula applicata.
La sentenza del Consiglio di Stato dalla quale la ricerca prende le mosse ha fornito una risposta giuridica riferita a uno specifico contesto amministrativo. Presentiamo qui uno studio che non intende trasformare quella vicenda in una regola generale. Intende invece verificare, attraverso gli strumenti dell’economia aziendale, il presupposto economico sotteso all’idea che l’imposta compresa nella tariffa sia neutralizzata dal diritto alla detrazione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ragionevole l’interpretazione della tariffa come onnicomprensiva. Secondo la sentenza, tale scelta appartiene alla programmazione sanitaria e al contenimento della spesa pubblica (!), non alla disciplina dell’imposta; la tariffa rappresenta il valore massimo di acquisto della prestazione ed è inclusiva degli oneri fiscali. La decisione richiama, in senso conforme, Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4969, e 19 dicembre 2023, n. 10992.
La motivazione affronta anche il rapporto tra aliquota agevolata e detrazione. Osserva che il regime del 5 per cento è favorevole rispetto all’esenzione, poiché consente la detrazione dell’IVA sugli acquisti, e conclude che la riduzione dell’importo netto derivante dalla tariffa comprensiva dell’imposta non istituisce un regime deteriore per le cooperative sociali. Il presente lavoro non contesta la soluzione giuridica: verifica, sul piano economico-aziendale, se la detrazione possa essere assunta come equivalente della quota di corrispettivo assorbita dall’IVA.
Sinceramente, non si capisce come, in uno stato unitario (seppure qualcuno lo definisca federalista), anche la disciplina dell'IVA sia interpretata in maniera differente, anche all'interno della medesima regione. Inoltre vi è, ovviamente, una interpretazione assurda della disciplina IVA. Se il legislatore nazionale ha permesso che vi fossero enti e aziende in esenzione e altri con aliquota ridotta al 5%, ha già fatto le proprie valutazioni. Alterare questo equilibrio significa non tenere più tutti i "fornitori" sullo stesso piano.
Vi invitiamo a leggere il nostro studio e a commentarlo/criticarlo, se del caso.
Qui potete scaricarlo.
Download Analisi_IVA_cooperative_sociali_Versione_1_5
V. D'Agostino
Tra le varie questioni fiscali/amministrative, relative alle attività dei servizi socio/sanitari/educativi, che necessitano di chiarimenti da parte degli enti pubblici, c'è sicuramente la questione IMU.
E' da un po' di tempo che ci si chiede come mai enti o società che svolgono attività di interesse pubblico e che hanno margini molto limitati, anche per scelta deliberata degli enti pubblici (ai quali sovente forniscono servizi), non godano di una reale agevolazione legata agli immobili, in particolare alla tassazione degli stessi, e quindi all'IMU.
Capisco la necessità di fare cassa, ma spesso quei soldi derivano da rette pagate da comuni, ASL, ministeri, etc., pertanto, di fatto, quei soldi sono una partita di giro e, tra l'altro, mettono in abbondante sofferenza le casse degli enti gestori (cooperative, società di vario genere, associazioni, fondazioni, enti religiosi, etc.).
Chi infatti gestisce una RSA, una RSD, una scuola, spesso ha a che fare con immobili di dimensioni importanti e quindi abbondantemente gravate da IMU.
Per questo, poi ne seguiranno altre su altri argomenti, abbiamo fatto una ricerca a campione su vari comuni toscani, per capire se, e in che maniera, vengano agevolati tali immobili. La risposta è molto semplice: in nessuna maniera.
Allego qui la nostra ricerca, su 12 comuni toscani, che poi aggiorneremo man mano che aggiungeremo altri comuni.
Qui trovate un aggiornamento a 20 comuni toscani e umbri
V.